Acquistare prodotti per la prevenzione di atti illeciti con il Bonus Sicurezza 50%

Prevenzione Atti Illeciti – Bonus Sicurezza Detrazione al 50%

Acquisto di porte blindate, inferriate, grate e persiane blindate, avvolgibili di sicurezza.

 

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Chi Puo’ accedere a questa agevolazione?

 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali /personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

·         proprietari o nudi proprietari

·         titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

·         locatari o comodatari

·         soci di cooperative divise e indivise

·         imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

·         soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati ,imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

 

·         Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

·         Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)

·         il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

·         il componente dell’unione civile (la legge n.76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)

·         il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°

 

 

·         gennaio 2016.In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

·         è stato immesso nel possesso dell’immobile

·         esegue gli interventi a proprio carico

·         è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione

·         Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

 

Su quali edifici?

 

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

Interventi elencati alle lettere b),c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):-manutenzione straordinaria-restauro e risanamento conservativo-ristrutturazione edilizia

 

Gli interventi devono essere effettuati solo su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

 

Quali caratteristiche deve avere l’intervento?

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

·         rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

·         apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

·         porte blindate o rinforzate

·         apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

·         installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

·         apposizione di saracinesche

·         tapparelle metalliche con bloccaggi

·         vetri antisfondamento

·         casseforti a muro

·         fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

·       apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

 

Quali sono i limiti di spesa previsti?

Detrazioni al 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa pari ad € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare da ripartirsi in 10 anni.

 

Altri Costi Ammessi alla detrazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

·         le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

·         le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

·         le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm37/2008 -ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)

·         le spese per l’acquisto dei materiali

·         il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

·         le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

·         l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori

·         gli oneri di urbanizzazione

·         gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio

 

Cosa fare per ottenerle:

 

 

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e,s e i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

 

Effettuare i pagamenti con bonifico bancario “parlante”

 

 

Documentazione da conservare a cura del cliente:

 

DI TIPO “TECNICO”:

·         schede tecniche dei componenti acquistati

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011

·         fatture relative alle spese sostenute

·         ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

·       domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito

·       ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta

·       delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali

·       dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

·       abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di

inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili

 

Per questa tipologia di detrazione non è possibile accedere alla cessione del credito fiscale ne richiedere lo sconto in fattura.

 

Conclusioni

 

Siamo una azienda attenta ai cambiamenti e alle richieste dei nostri clienti, ci occupiamo quotidianamente di ricercare nuove soluzioni ed offrire consigli utili e di supporto.

Questa guida ha il solo scopo di offrire ai nostri clienti un utile punto di partenza per comprendere quali sono le opportunità per acquistare nuovi infissi e la utilizziamo come mezzo di comunicazione tra noi e loro, facendo ogni sforzo possibile per dare informazioni corrette, puntuali ed aggiornate. Ciononostante il settore e le normative sono in continua evoluzione e tali informazioni potrebbero essere superate in qualsiasi momento, pur cercando di seguire costantemente ogni aggiornamento dandone notizia, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l’utilizzo di tutte o parte delle informazioni qui riportate.

E’ libera scelta di ogni lettore e sotto la sua personale responsabilità utilizzare o meno le informazioni qui riportate.

 

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Documenti di Riferimento

 

 

·         Vademecum Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie : Le agevolazioni Fiscali” Luglio 2019

 

 

 

Ottobre 2020 Rev.00 – Emissione